Statuto e Regolamento | Statuto e Regolamento |
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STATUTO
DEL
CENTRO PSICOANALITICO DI ROMA
(Fondato nel 1962)
STATUTO
I - COSTITUZIONE - FINALITA’
- SEDE LEGALE
ART. 1
E’
costituita in Roma con atto pubblico l’Associazione scientifica, che prende la
denominazione di “Centro Psicoanalitico di Roma”. Il Centro è sede locale della Società Psicoanalitica Italiana
(SPI), di cui accetta Statuto, Regolamento e Codice deontologico. Il Centro è
amministrativamente indipendente dalla SPI.
ART. 2
Il
Centro Psicoanalitico di Roma persegue le finalità della ricerca,
dell’aggiornamento, della diffusione, della tutela della psicoanalisi e della
professionalità dei propri Soci.
ART. 3
Il
centro ha sede legale in Roma.
.
II - SOCI - MODALITA’ DI
AMMISSIONE - OBBLIGHI MORALI E FINANZIARI
ART. 4
Sono
Soci gli psicoanalisti appartenenti alla SPI, che abbiano fatto semplice
domanda d’ammissione al Presidente.
Possono
far parte come Membri ospiti, non aventi diritto al voto, psicoanalisti di
altre società dell’I.P.A. e di altri
Centri della S.P.I.
I
Candidati dell’Istituto Nazionale di Training della SPI possono partecipare
come ospiti alle attività scientifiche del Centro, avuto un nulla osta da parte
degli amministratori del Centro e da parte della Sezione Locale dell’Istituto
Nazionale di Training da essi frequentata.
ART. 5
Il
Socio del Centro si impegna, nell’interesse comune, a contribuire attivamente
al conseguimento degli scopi che lo stesso Centro si prefigge ed ad uniformarsi
alle norme etiche approvate dall’Assemblea.
ART. 6
I
soci sono tenuti al pagamento di una quota sociale annuale, stabilita
dall’Assemblea Ordinaria.
I
nuovi Soci sono tenuti al pagamento di una quota d’iscrizione anch’essa
stabilita dall’Assemblea Ordinaria.
Soltanto
i Soci in regola con i pagamenti possono prendere parte alle attività promosse
dal Centro.
I Soci hanno diritto al controllo dell’andamento dell’Associazione
ed hanno la possibilità di prendere visione della documentazione gestionale e
assembleare dell’Associazione.
ART. 7
Gli
organi dell’Associazione sono :
a)
l’Assemblea
dei Soci
b)
il
Comitato Esecutivo
c)
il
Presidente
ART. 8
L’Assemblea
dei Soci è Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea
Ordinaria dei soci è convocata dal Comitato Esecutivo entro il 1 trimestre di
ogni anno. L’anno di attività decorre
dal 1 gennaio.
L’Assemblea
è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi Membri, in
prima convocazione ; qualunque sia il numero dei presenti, in seconda
convocazione.
L’Assemblea
di Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera di norma a maggioranza dei
presenti.
L’Assemblea
Ordinaria ha il compito di :
a)
deliberare
sul resoconto finanziario e sull’approvazione dei bilanci, consun-tivo e
preventivo ;
b)
deliberare
sul programma scientifico del Centro ;
c)
eleggere
il nuovo Comitato Esecutivo secondo quanto stabilito dall’art. 15 ;
d)
deliberare
sulla eventuale radiazione di un Socio con la maggioranza dei 2/3 dei presenti
aventi diritto al voto.
L’Assemblea
Straordinaria è convocata dal Comitato Esecutivo per sua iniziativa o su
richiesta di almeno 1/3 dei Soci per deliberare su specifici provvedimenti
urgenti.
La
convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria avviene mediante avviso
inviato almeno otto giorni prima a tutti i Soci e recante l’Ordine del giorno.
I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da altri Soci, affidando loro
deleghe scritte, ma ogni Socio non può rappresentare più di uno degli altri
iscritti.
ART. 9
Salvo
quanto riservato all’Assemblea, l’amministrazione del Centro è demandata al
Comitato Esecutivo eletto dalla Assemblea dei Soci, tra i Soci stessi.
Le
votazioni sono fatte a scheda segreta e riguardano distintamente e
successivamente le attribuzioni delle cariche di Presidente, Segretario
Amministrativo, Segretario Scientifico, Tesoriere, Consigliere, Rappresentante Intercentri, quale membro ex officio, senza
diritto di voto.
Il
Comitato Esecutivo, una volta eletto, provvede ad assegnare al Consigliere le
funzioni di responsabile di specifiche attività.
Il
Comitato Esecutivo può affidare specifiche attività anche a Soci che non ne
fanno parte.
Le
diverse cariche del Comitato Esecutivo affidate a Soci sono assunte a titolo
gratuito, salvo eventuali rimborsi di spese straordinarie, e non sono
cumulabili.
ART. 10
Il
Presidente rappresenta il Centro anche di fronte a terzi ed in giudizio, presiede
le riunioni del Comitato Esecutivo e le Assemblee dei Soci, ne fa eseguire le
deliberazioni, firma gli atti ufficiali ed i verbali di riunione redatti dal
Segretario Amministrativo.
ART. 11
Il
Segretario Scientifico sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
d’impedimento.
Cura
l’organizzazione ed il coordinamento dell’attività scientifica del Centro e la
articola con le attività scientifiche della SPI e degli altri Centri.
ART. 12
Il
Segretario Scientifico rappresenta il Centro nella Commissione Scientifica
Nazionale della S.P.I.
ART. 13
Il
Segretario Amministrativo :
a)
conserva
e custodisce l’archivio sociale ;
b)
provvede
alla stesura ed alla controfirma dei verbali di riunione e degli atti
ufficiali ;
c)
dà
esecuzione ai deliberati dei vari organi sociali ;
d)
cura
lo scambio di informazioni fra Soci e Comitato Esecutivo ;
e)
redige
le comunicazioni per il Notiziario della
SPI.
ART. 14
Il Tesoriere:
a)
ha in
consegna i fondi ufficiali ed i beni patrimoniali del Centro;
b)
è
autorizzato agli incassi ed ai versamenti ed alle operazioni di Banca;
c)
provvede
annualmente a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo.
ART. 15
Il
Consigliere apporta la sua collaborazione e può svolgere specifici incarichi o
mansioni che il Comitato Esecutivo ritenga opportuno affidargli.
ART. 16
Il Rappresentate Intercentri attiva e mantiene una funzione di
collegamento tra i Soci del Centro, il Comitato Esecutivo del Centro,
l’Esecutivo Nazionale della SPI e gli altri Centri.
L’elezione del Rappresentante Intercentri avviene per presentazione
di nomi appoggiati da un minimo di cinque Soci, almeno un mese prima della
votazione.
ART. 17
Il
Comitato Esecutivo :
a)
convoca
le Assemblee Ordinaria e Straordinaria ;
b)
predispone
e propone il Programma Scientifico all’approvazione dell’Assemblea e il
Bilancio consuntivo e preventivo ;
c)
attua
le deliberazioni dell’Assemblea ;
d)
vigila
sull’osservanza dello statuto ;
e)
può
nominare tra i Soci, mandatari e procuratori speciali per il compimento di
singoli atti od operazioni che esulino dai suddetti commi.
Il
Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi e ogni volta
che è necessario su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Comitato
Esecutivo vengono adottate a maggioranza dei voti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 18
Tutte
le cariche del Centro durano quattro anni e non
sono rinnovabili. Una volta scaduti quattro anni di mandato, un socio non può
essere rieletto per 4 anni alle cariche sociali.
Le cariche elettive nazionali e quelle locali non sono cumulabili.
E’ prevista una data unica di scadenza elettorale per tutte le cariche
nazionali e locali; nonché per le cariche in sostituzione straordinaria.
ART. 19
Il
Centro Psicoanalitico di Roma ha un proprio patrimonio costituito :
a)
da
dotazioni (Biblioteca ed attrezzature varie),
b)
dall’importo
delle quote sociali,
c)
da
donazioni, lasciti, oblazioni di Enti o di singoli cittadini.
Il
Centro può stipulare convenzioni utili al raggiungimento dei suoi scopi, previa
approvazione dell’Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.
ART. 20
L’atto di scioglimento del Centro sarà deliberato con maggioranza di
2/3dei Soci. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per le
pratiche relative alla devalutazione del patrimonio
ART. 21
Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto stabilito
dallo Statuto e Regolamento della SPI e delle leggi vigenti |